Art. 8.

      1. I lavoratori privati di qualsiasi livello sono tenuti ad assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro. Per le attività ad alto rischio la maggiorazione delle quote assicurative è posta a carico del datore di lavoro.
      2. Lo Stato può gestire direttamente le assicurazioni di cui al comma 1 in conformità alle norme vigenti per le assicurazioni private. I fondi sono amministrati in analogia a quelli delle pensioni ordinarie.
      3. I lavoratori pubblici di qualsiasi livello, divenuti invalidi per cause dipendenti dall'espletamento del servizio, sono risarciti dallo Stato. In caso di decesso, sono risarciti gli eredi. Nell'attività assicurativa verso i pubblici dipendenti si applicano le stesse disposizioni in vigore per le assicurazioni private.

      4. Gli invalidi per causa di guerra, per motivi di ordine pubblico, per conflitti contro la criminalità, per incidenti occorsi nell'espletamento di opere di pubblico soccorso o utilità, per eventi colposi o dolosi imputabili allo Stato, nonché le vittime di catastrofi naturali e di azioni di terrorismo, sono esentati dal pagamento di ogni imposta sulle pensioni e sui risarcimenti percepiti.